Art. 1
Modifiche della direttiva 2006/112/CE
In vigore dal 16 dic 2019
Modifiche della direttiva 2006/112/CE
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1)
all’articolo 22 è inserito il paragrafo seguente prima del primo paragrafo:
«È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato membro che partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l’importazione di tali beni non possa fruire dell’esenzione prevista all’articolo 143, paragrafo 1, lettera g bis).»;
2)
all’articolo 143, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
«g bis)
le importazioni di beni effettuate negli Stati membri dalle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, o per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;»;
3.
all’articolo 151, paragrafo 1, sono inserite le lettere seguenti:
«b bis)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
b ter)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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