Art. 19
Poteri di indagine
In vigore dal 27 nov 2019
Poteri di indagine
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di raccolta delle informazioni e di indagine necessari all’esercizio delle loro funzioni, ivi compresi:
a)
il potere di esigere informazioni dalle persone fisiche o giuridiche seguenti:
i)
imprese di investimento stabilite nello Stato membro interessato;
ii)
holding di investimento stabilite nello Stato membro interessato;
iii)
società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;
iv)
società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;
v)
persone appartenenti ai soggetti di cui ai punti da i) a iv);
vi)
terzi cui i soggetti di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;
b)
il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a) stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato, compreso il diritto di:
i)
esigere la presentazione di documenti da parte delle persone di cui alla lettera a);
ii)
esaminare i libri e i registri contabili delle persone di cui alla lettera a) e farne copie o estratti;
iii)
ottenere spiegazioni scritte o orali dalle persone di cui alla lettera a), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
iv)
organizzare audizioni per ascoltare altre persone interessate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;
c)
il potere di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui alla lettera a) e delle altre imprese incluse nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo se l’autorità competente è l’autorità di vigilanza del gruppo, previa notifica delle altre autorità competenti interessate.
Storico versioni
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