Art. 19

Poteri di indagine

In vigore dal 27 nov 2019
Poteri di indagine Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di raccolta delle informazioni e di indagine necessari all’esercizio delle loro funzioni, ivi compresi: a) il potere di esigere informazioni dalle persone fisiche o giuridiche seguenti: i) imprese di investimento stabilite nello Stato membro interessato; ii) holding di investimento stabilite nello Stato membro interessato; iii) società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato; iv) società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato; v) persone appartenenti ai soggetti di cui ai punti da i) a iv); vi) terzi cui i soggetti di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative; b) il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a) stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato, compreso il diritto di: i) esigere la presentazione di documenti da parte delle persone di cui alla lettera a); ii) esaminare i libri e i registri contabili delle persone di cui alla lettera a) e farne copie o estratti; iii) ottenere spiegazioni scritte o orali dalle persone di cui alla lettera a), o dai loro rappresentanti o dal loro personale; iv) organizzare audizioni per ascoltare altre persone interessate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine; c) il potere di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui alla lettera a) e delle altre imprese incluse nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo se l’autorità competente è l’autorità di vigilanza del gruppo, previa notifica delle altre autorità competenti interessate.
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