Art. 3

Relazione con altri atti dell’Unione e con le disposizioni nazionali

In vigore dal 23 ott 2019
Relazione con altri atti dell’Unione e con le disposizioni nazionali 1.   Laddove siano previste norme specifiche sulla segnalazione delle violazioni negli atti settoriali dell’Unione elencati nella parte II dell’allegato, si applicano tali norme. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da tali atti settoriali dell’Unione. 2.   La presente direttiva non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale né il loro potere di tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza. In particolare, non si applica alle segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell’Unione. 3.   La presente direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione o nazionale concernente una delle seguenti: a) la protezione delle informazioni classificate; b) la protezione del segreto professionale forense e medico; c) la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari; d) norme di procedura penale. 4.   La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali relative all’esercizio da parte dei lavoratori dei loro diritti di consultare i propri rappresentanti o sindacati, alla protezione contro eventuali misure lesive ingiustificate determinate da tali consultazioni, nonché all’autonomia delle parti sociali e al loro diritto di stipulare accordi collettivi. Questo non pregiudica il livello di protezione offerto dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:1937:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo