Art. 1
Oggetto
In vigore dal 20 giu 2019
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l’accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Essa prevede inoltre misure intese ad agevolare l’accesso delle unità di informazione finanziaria («FIU») alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo nonché misure per favorire la cooperazione tra FIU.
2. La presente direttiva non pregiudica:
a)
la direttiva (UE) 2015/849 e le relative disposizioni del diritto nazionale, inclusi lo status organizzativo conferito alle FIU ai sensi del diritto nazionale nonché la loro indipendenza ed autonomia operativa;
b)
i canali per lo scambio di informazioni tra autorità competenti o i poteri delle autorità competenti ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di ottenere informazioni dai soggetti obbligati;
c)
il regolamento (UE) 2016/794;
d)
gli obblighi derivanti dagli strumenti dell’Unione sull’assistenza giudiziaria reciproca o sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale e dalla decisione quadro 2006/960/GAI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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