Art. 7
Informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo
In vigore dal 20 giu 2019
Informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo
1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un lavoratore sia tenuto a lavorare in uno Stato membro o in un paese terzo diverso dallo Stato membro in cui lavora abitualmente, il datore di lavoro fornisca i documenti di cui all’, paragrafo 1, prima della partenza del lavoratore e affinché i documenti comprendano almeno le seguenti informazioni supplementari:
a)
il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;
b)
la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
c)
se del caso, le prestazioni in denaro o in natura inerenti agli incarichi;
d)
se sia previsto il rimpatrio e, in caso affermativo, le condizioni che disciplinano il rimpatrio del lavoratore.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un lavoratore distaccato contemplato dalla direttiva 96/71/CE riceva inoltre le seguenti informazioni:
a)
la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
b)
se del caso, le indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
c)
il link al sito web nazionale ufficiale unico sviluppato dallo Stato membro ospitante a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera a), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni specifiche di leggi, regolamenti e atti amministrativi o statutari ovvero ai contratti collettivi che disciplinano le informazioni ivi considerate.
4. Salvo altrimenti disposto dagli Stati membri, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a quattro settimane consecutive.
Storico versioni
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