Art. 7

Informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo

In vigore dal 20 giu 2019
Informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un lavoratore sia tenuto a lavorare in uno Stato membro o in un paese terzo diverso dallo Stato membro in cui lavora abitualmente, il datore di lavoro fornisca i documenti di cui all’, paragrafo 1, prima della partenza del lavoratore e affinché i documenti comprendano almeno le seguenti informazioni supplementari: a) il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista; b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; c) se del caso, le prestazioni in denaro o in natura inerenti agli incarichi; d) se sia previsto il rimpatrio e, in caso affermativo, le condizioni che disciplinano il rimpatrio del lavoratore. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché un lavoratore distaccato contemplato dalla direttiva 96/71/CE riceva inoltre le seguenti informazioni: a) la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante; b) se del caso, le indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio; c) il link al sito web nazionale ufficiale unico sviluppato dallo Stato membro ospitante a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera a), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni specifiche di leggi, regolamenti e atti amministrativi o statutari ovvero ai contratti collettivi che disciplinano le informazioni ivi considerate. 4.   Salvo altrimenti disposto dagli Stati membri, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a quattro settimane consecutive.
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