Art. 8
Durata massima dei periodi di prova
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:1152:oj#art-8
Durata massima dei periodi di prova
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
eli:dir:2019:1152:oj#art-8
La disposizione fissa a livello generale una durata massima del periodo di prova non superiore a sei mesi. Nei contratti a tempo determinato, la durata della prova deve essere proporzionata alla durata del contratto e alla natura dell'attività lavorativa. Se un contratto viene rinnovato per le stesse mansioni e funzioni, è vietato applicare un nuovo periodo di prova. Gli Stati membri possono tuttavia ammettere eccezioni con durate più lunghe per motivi legati alla natura dell'impiego o all'interesse del lavoratore, nonché consentire la proroga della prova in caso di assenza del lavoratore per una durata pari a quella dell'assenza.
La norma stabilisce limiti temporali e criteri di proporzionalità per i periodi di prova, tutelando i lavoratori da durate eccessive o rinnovi ingiustificati della prova.
Si applica agli Stati membri e disciplina i rapporti di lavoro (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) soggetti a un periodo di prova.
Un lavoratore viene assunto con contratto a termine di sei mesi e svolge un periodo di prova proporzionato alla durata del contratto. Alla scadenza, il datore di lavoro decide di rinnovargli il contratto per le medesime mansioni: in questo caso, la norma vieta l'inserimento di un secondo periodo di prova.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.