Art. 8

Durata massima dei periodi di prova

In vigore dal 20 giu 2019
Durata massima dei periodi di prova 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi. 2.   Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova. 3.   Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell’impiego o sono nell’interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell’assenza.
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In sintesi

La disposizione fissa a livello generale una durata massima del periodo di prova non superiore a sei mesi. Nei contratti a tempo determinato, la durata della prova deve essere proporzionata alla durata del contratto e alla natura dell'attività lavorativa. Se un contratto viene rinnovato per le stesse mansioni e funzioni, è vietato applicare un nuovo periodo di prova. Gli Stati membri possono tuttavia ammettere eccezioni con durate più lunghe per motivi legati alla natura dell'impiego o all'interesse del lavoratore, nonché consentire la proroga della prova in caso di assenza del lavoratore per una durata pari a quella dell'assenza.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce limiti temporali e criteri di proporzionalità per i periodi di prova, tutelando i lavoratori da durate eccessive o rinnovi ingiustificati della prova.

A chi si applica

Si applica agli Stati membri e disciplina i rapporti di lavoro (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) soggetti a un periodo di prova.

Esempio pratico

Un lavoratore viene assunto con contratto a termine di sei mesi e svolge un periodo di prova proporzionato alla durata del contratto. Alla scadenza, il datore di lavoro decide di rinnovargli il contratto per le medesime mansioni: in questo caso, la norma vieta l'inserimento di un secondo periodo di prova.

Domande frequenti

Qual è la durata massima generale di un periodo di prova?La durata non può superare i sei mesi, salvo eccezioni previste dagli Stati membri e giustificate dalla natura dell'impiego o dall'interesse del lavoratore.
Cosa succede al periodo di prova in caso di assenza del lavoratore?Gli Stati membri possono disporre che il periodo di prova sia prorogato per una durata corrispondente a quella dell'assenza dal lavoro.
È possibile prevedere un nuovo periodo di prova se il contratto a termine viene rinnovato?No, se il rinnovo contrattuale riguarda la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non può essere sottoposto a un nuovo periodo di prova.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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