Art. 22

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 giu 2019
Disposizioni transitorie I diritti e gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano a tutti i rapporti di lavoro esistenti entro il 1o agosto 2022. Tuttavia, un datore di lavoro fornisce o completa i documenti di cui all’, paragrafo 1, e agli solo su richiesta del lavoratore già assunto a tale data. L’assenza di tale richiesta non ha l’effetto di precludere a un lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli da 8 a 13.
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