Art. 21

Recepimento e attuazione

In vigore dal 20 giu 2019
Recepimento e attuazione 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o agosto 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 4.   Gli Stati membri, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, adottano misure adeguate per garantire l’effettiva partecipazione delle parti sociali nonché promuovere e rafforzare il dialogo sociale in vista dell’attuazione della presente direttiva. 5.   Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l’attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente e a condizione che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva.
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