Art. 17
Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli
In vigore dal 20 giu 2019
Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori, compresi quelli che sono rappresentanti dei lavoratori, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui alla presente direttiva.
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