Art. 18
Protezione contro il licenziamento e onere della prova
In vigore dal 20 giu 2019
Protezione contro il licenziamento e onere della prova
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente e ogni misura destinata a preparare il licenziamento di lavoratori per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva.
2. I lavoratori che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva possono chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento o delle misure equivalenti. Il datore di lavoro fornisce tali motivi per iscritto.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i lavoratori di cui al paragrafo 2 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità od organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati tale licenziamento o tali misure equivalenti, incomba al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento è stato basato su motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
4. Il paragrafo 3 non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole ai lavoratori.
5. Agli Stati membri non è fatto obbligo di applicare il paragrafo 3 ai procedimenti nei quali l’istruzione dei fatti spetta all’organo giurisdizionale o a un’altra autorità od organo competente.
6. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il paragrafo 3 non si applica alle procedure penali.
Storico versioni
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