Art. 9

Modalità pratiche

In vigore dal 20 giu 2019
Modalità pratiche 1.   Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili online e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti, in particolare consentendo l'aggregazione dei metadati a livello dell'Unione. Gli Stati membri incoraggiano inoltre gli enti pubblici ad adottare modalità pratiche per facilitare la conservazione dei documenti disponibili per il riutilizzo. 2.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, proseguono gli sforzi per semplificare l'accesso alle serie di dati, in particolare fornendo un punto di accesso unico e mettendo progressivamente a disposizione serie di dati idonee in possesso degli enti pubblici per i documenti cui si applica la presente direttiva, nonché ai dati in possesso delle istituzioni dell'Unione, in formati accessibili, facilmente reperibili e riutilizzabili per via elettronica.
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