Art. 8

Licenze standard

In vigore dal 20 giu 2019
Licenze standard 1.   Il riutilizzo di documenti non è soggetto a condizioni, a meno che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e giustificate sulla base di un obiettivo di interesse pubblico. Quando il riutilizzo è subordinato a condizioni, tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza. 2.   Negli Stati membri in cui si fa uso della licenza, gli Stati membri provvedono affinché le licenze standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico, che possono essere adattate per soddisfare particolari richieste di licenza, siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate elettronicamente. Gli Stati membri incoraggiano il ricorso a tali licenze standard.
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