Art. 3

Principio generale

In vigore dal 20 giu 2019
Principio generale 1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell' siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente ai capi III e IV. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, e i documenti in possesso delle imprese pubbliche siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, conformemente ai capi III e IV.
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