Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 20 giu 2019
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e di incentivare l'innovazione nei prodotti e nei servizi, la presente direttiva detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo: a) dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri; b) dei documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche: i) attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE; ii) che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell' del regolamento (CE) n. 1370/2007; iii) che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell' del regolamento (CE) n. 1008/2008; o iv) che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell' del regolamento (CEE) n. 3577/92; c) dei dati della ricerca, conformemente alle condizioni di cui all'. 2.   La presente direttiva non si applica: a) ai documenti la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro in questione, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione; b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche: i) prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro; ii) connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e, di conseguenza, a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, non soggetti alle norme in materia di appalti; c) ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale; d) ai documenti, come i dati sensibili, esclusi dall'accesso in virtù dei regimi di accesso nello Stato membro, anche per motivi di: i) tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello stato), difesa o sicurezza pubblica; ii) riservatezza statistica; iii) riservatezza commerciale (compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa); e) ai documenti il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche quali definite all', lettera d), della direttiva 2008/114/CE; f) ai documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le persone giuridiche devono dimostrare un interesse particolare nell'ottenimento dell'accesso ai documenti; g) a logotipi, stemmi e distintivi; h) ai documenti, il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali o pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell'integrità degli individui, segnatamente quale prevista dal diritto nazionale o dell'Unione in materia di tutela dei dati personali; i) ai documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; j) ai documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi; k) ai documenti in possesso di istituti di istruzione secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c); l) ai documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca. 3.   La presente direttiva si basa, senza pregiudicarli, sui regimi di accesso dell'Unione e nazionali. 4.   La presente direttiva non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, nonché le corrispondenti disposizioni di diritto nazionale. 5.   Gli obblighi imposti a norma della presente direttiva si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna, l'accordo TRIPS e il WCT. 6.   Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all', paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire il riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo oltre i limiti stabiliti dalla presente direttiva. 7.   La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:1024:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo