Art. 19

Obblighi dei dirigenti qualora sussista una probabilità di insolvenza

In vigore dal 20 giu 2019
Obblighi dei dirigenti qualora sussista una probabilità di insolvenza Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, i dirigenti tengano debitamente conto come minimo dei seguenti elementi: a) gli interessi dei creditori, e dei detentori di strumenti di capitale e degli altri portatori di interessi; b) la necessità di prendere misure per evitare l'insolvenza; e c) la necessità di evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell'impresa.
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