Art. 34
Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione riguardo alla gestione dei dati
In vigore dal 5 giu 2019
Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione riguardo alla gestione dei dati
Gli Stati membri assicurano che tutte le parti idonee godano di un accesso non discriminatorio ai dati secondo termini chiari e in condizioni di parità, nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati. Negli Stati membri che hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, conformemente all', e in cui i gestori dei sistemi di distribuzione partecipano alla gestione dei dati, i programmi di adempimenti di cui all', paragrafo 2, lettera d), comprendono misure specifiche atte ad escludere l'accesso discriminatorio ai dati provenienti da soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'. Qualora ai gestori dei sistemi di distribuzione non si applichi l', paragrafi 1, 2 o 3, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le imprese verticalmente integrate non godano di un accesso privilegiato ai dati necessari allo svolgimento delle loro attività di fornitura.
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