Art. 27

Servizio universale

In vigore dal 5 giu 2019
Servizio universale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti. 2.   Il paragrafo 1 è attuato in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacola la libertà di scegliere il fornitore prevista dall'.
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