Art. 19
Controllo dell’osservanza
In vigore dal 20 mag 2019
Controllo dell’osservanza
1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate:
a)
enti pubblici o loro rappresentanti;
b)
organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;
c)
associazioni di categoria aventi un legittimo interesse.
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