Art. 19 · Controllo dell’osservanza

Art. 19

Controllo dell’osservanza

In vigore dal 20 mag 2019
Controllo dell’osservanza 1.   Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva. 2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate: a) enti pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; c) associazioni di categoria aventi un legittimo interesse.
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