Art. 16

Risoluzione del contratto di vendita

In vigore dal 20 mag 2019
Risoluzione del contratto di vendita 1.   Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione al venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto di vendita. 2.   Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell’, il consumatore può risolvere il contratto di vendita solo in relazione ai beni non conformi, e in relazione a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi. 3.   Se il consumatore risolve il contratto di vendita nel suo insieme o, conformemente al paragrafo 2, in relazione ad alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita: a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest’ultimo, e b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito il bene. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono stabilire le modalità di restituzione e di rimborso.
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