Art. 3

Recepimento

In vigore dal 17 apr 2019
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 giugno 2022. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla decisione sostituita dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3.   Gli Stati membri provvedono agli adeguamenti tecnici di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro 2009/315/GAI, come modificata dalla presente direttiva, entro il 28 giugno 2022.
Storico versioni

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