Art. 1
Modifiche della decisione quadro 2009/315/GAI
In vigore dal 17 apr 2019
Modifiche della decisione quadro 2009/315/GAI
La decisione quadro 2009/315/GAI è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
La presente decisione quadro
a)
definisce le condizioni a cui lo Stato membro di condanna scambia con gli altri Stati membri le informazioni sulle condanne;
b)
definisce gli obblighi che incombono allo Stato membro di condanna e allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata («Stato membro di cittadinanza della persona») e precisa i metodi da seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale;
c)
istituisce un sistema informatico decentrato per lo scambio delle informazioni sulle condanne basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS).»;
2)
all’ sono aggiunte le lettere seguenti:
«d)
«Stato membro di condanna», lo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna;
e)
«cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, l’apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota;
f)
«dati relativi alle impronte digitali» i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
g)
«immagine del volto» le immagini digitalizzate del volto di una persona;
h)
«implementazione di riferimento ECRIS» il software sviluppato dalla Commissione e messo a disposizione degli Stati membri per lo scambio delle informazioni sui casellari giudiziali tramite ECRIS.»;
3)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuno Stato membro di condanna adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condanne comminate nell’ambito del proprio territorio siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata qualora tale persona sia un cittadino di un altro Stato membro o un cittadino di paese terzo. Il casellario giudiziale indica se le informazioni sulla cittadinanza non sono note o se la persona condannata è un apolide.»;
4)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora un cittadino di uno Stato membro chieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all’autorità centrale di un altro Stato membro, detta autorità centrale rivolge all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dai casellari giudiziali e include tali informazioni e dati a esse attinenti nell’estratto da fornire all’interessato.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Qualora un cittadino di paese terzo chieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all’autorità centrale di uno Stato membro, detta autorità centrale rivolge alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell’interessato una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale e include tali informazioni e dati a esse attinenti nell’estratto da fornire all’interessato.»;
5)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di uno Stato membro sia rivolta ai sensi dell’articolo 6 all’autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette tali informazioni nella misura prevista dall’articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Qualora una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo sia presentata ai sensi dell’articolo 6 ai fini di un procedimento penale, lo Stato membro richiesto trasmette le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto e iscritte nei casellari giudiziali e sulle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e iscritte nei casellari giudiziali.
Se tali informazioni sono richieste a fini diversi da un procedimento penale, si applica di conseguenza il paragrafo 2 del presente articolo.»;
6)
all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La risposta alla richiesta di cui all’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 3 bis, è trasmessa entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.»;
7)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, i termini «articolo 7, paragrafi 1 e 4» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafi 1, 4 e 4 bis»;
b)
al paragrafo 2, i termini «articolo 7, paragrafi 2 e 4» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafi 2, 4 e 4 bis»;
c)
al paragrafo 3, i termini «articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis»;
8)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, primo comma, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
«iv)
immagine del volto.»;
b)
i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono le seguenti informazioni per via elettronica attraverso ECRIS e in formato standardizzato conformemente alle norme che devono essere stabilite negli atti di esecuzione:
a)
le informazioni di cui all’;
b)
le richieste di cui all’articolo 6;
c)
le risposte di cui all’articolo 7; e
d)
altre informazioni pertinenti.
4. Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui al paragrafo 3, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all’autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertare l’autenticità dell’informazione, tenendo conto della sicurezza della trasmissione.
Se la via di trasmissione di cui al paragrafo 3 non è disponibile per un periodo significativo, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
5. Ciascuno Stato membro procede agli adeguamenti tecnici necessari per poter il suo uso del formato standardizzato per trasmettere per via elettronica attraverso ECRIS tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 agli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione da quale data sarà in grado di effettuare tali trasmissioni.»;
9)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 11 bis
Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)
1. Ai fini dello scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale in conformità della presente decisione quadro, è istituito un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS). È composto dai seguenti elementi:
a)
implementazione di riferimento ECRIS;
b)
infrastruttura di comunicazione comune tra le autorità centrali che forma una rete cifrata.
Per assicurare la riservatezza e l’integrità delle informazioni sui precedenti penali trasmesse ad altri Stati membri, si deve ricorrere a idonee misure tecniche e organizzative, tenendo conto dello stato dell’arte, del costo relativo all’attuazione e dei rischi associati al trattamento delle informazioni.
2. Tutti i dati estratti dai casellari giudiziali sono conservati unicamente nelle banche dati gestite dagli Stati membri.
3. Le autorità centrali degli Stati membri non hanno un accesso diretto alle banche dati di casellari giudiziali degli altri Stati membri.
4. Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione dell’implementazione di riferimento ECRIS e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziali. L’agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sostiene gli Stati membri nell’ambito dei suoi compiti stabiliti dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
5. La Commissione è responsabile del funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione comune. Questa soddisfa i requisiti di sicurezza necessari e risponde pienamente alle esigenze di ECRIS.
6. eu-LISA fornisce, sviluppa ulteriormente e gestisce l’implementazione di riferimento ECRIS.
7. Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione della propria banca dati di casellari giudiziali e per l’installazione e l’uso dell’implementazione di riferimento ECRIS.
La Commissione sostiene i costi per l’attuazione, la gestione, l’uso, la manutenzione e il futuro sviluppo dell’infrastruttura di comunicazione comune.
8. Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di implementazione ECRIS a norma dell’, paragrafi da 4 a 8, del regolamento (UE) 2019/816 possono continuare a utilizzare il proprio software nazionale di implementazione ECRIS al posto dell’implementazione di riferimento ECRIS, a condizione che soddisfino tutte le condizioni di cui a detti paragrafi.
Articolo 11 ter
Atti di esecuzione
1. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione:
a)
il formato standardizzato di cui all’articolo 11, paragrafo 3, anche per quanto riguarda le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e le informazioni relative al contenuto della condanna;
b)
le norme concernenti l’attuazione tecnica di ECRIS e lo scambio di dati sulle impronte digitali;
c)
le altre modalità tecniche per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri, comprese:
i)
le modalità per agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;
ii)
le modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 2.
(*1) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (EU) No 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).»;"
(*2) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1)."
10)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 12 bis
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»;
11)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 13 bis
Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame
1. Entro l’29 giugno 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente decisione quadro. La relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, compresa la sua attuazione tecnica.
2. La relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte legislative.
3. La Commissione pubblica una relazione periodica sugli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS e sull’uso di ECRIS-TCN, basata in particolare sulle statistiche fornite da eu-LISA e dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2019/816. Essa è pubblicata per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1.
4. La relazione della Commissione di cui al paragrafo 3 riguarda, in particolare, il livello di scambio delle informazioni fra Stati membri, anche in riferimento a cittadini di paesi terzi, nonché l’obiettivo delle richieste e il relativo numero, comprese le richieste a fini diversi da un procedimento penale, come i controlli sui precedenti e le richieste di informazioni delle persone interessate in merito ai propri casellari giudiziali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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