Art. 17

Scambio di esperienze

In vigore dal 17 apr 2019
Scambio di esperienze La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali e gli esperti degli Stati membri, compresi quelli del settore privato, della società civile e dei sindacati, in merito all’applicazione della presente direttiva nei porti dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:883:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo