Art. 17 · Scambio di esperienze

Art. 17

Scambio di esperienze

In vigore dal 17 apr 2019
Scambio di esperienze La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali e gli esperti degli Stati membri, compresi quelli del settore privato, della società civile e dei sindacati, in merito all’applicazione della presente direttiva nei porti dell’Unione.
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