Art. 10

Relazioni

In vigore dal 17 apr 2019
Relazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di contrasto pubblichino una relazione annuale sulle loro attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che, tra l'altro, indichi il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini da esse aperte o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e, se del caso, la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all', paragrafo 3. 2.   Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti il contrasto e l'applicazione delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano: a) le norme relative alle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del paragrafo 2; b) le disposizioni riguardanti la gestione delle informazioni da inviare dagli Stati membri alla Commissione e le norme sul contenuto e sulla forma di tali informazioni; c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e i legittimi interessi dei produttori agricoli e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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