Art. 96
Sportelli telefonici per assistenza a minori e minori scomparsi
In vigore dal 11 dic 2018
Sportelli telefonici per assistenza a minori e minori scomparsi
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico per denunciare casi di minori scomparsi. Tale sportello telefonico è accessibile al numero «116000».
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali con disabilità possano avere un accesso il più ampio possibile ai servizi forniti dal numero «116000». Le misure adottate per facilitare l’accesso degli utenti finali con disabilità a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell’.
3. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che l’autorità o l’impresa alla quale è stato assegnato il numero «116000» stanzi le risorse necessarie per il funzionamento dello sportello telefonico.
4. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell’esistenza e dell’utilizzo dei servizi forniti con i numeri «116000» e, ove opportuno, «116111».
Storico versioni
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