Art. 124
Recepimento
In vigore dal 11 dic 2018
Recepimento
1. Entro il 21 dicembre 2020 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva si applica a decorrere dal 20 dicembre 2018 ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili. Per quanto riguarda le bande di spettro radio per le quali non sono state stabilite condizioni armonizzate entro il 20 dicembre 2018, l’, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva si applica a decorrere dalla data di adozione delle misure tecniche di attuazione conformemente all’ della decisione n. 676/2002/CE.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all’ a decorrere dal 31 dicembre 2020.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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