Art. 101
Livello di armonizzazione
In vigore dal 11 dic 2018
Livello di armonizzazione
1. Gli Stati membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che divergano dagli articoli da 102 a 115, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente titolo.
2. Fino al 21 dicembre 2021 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più rigorose in materia di tutela dei consumatori che divergano da quelle di cui agli articoli da 102 a 115 sempre che tali disposizioni fossero in vigore al 20 dicembre 2018 e le conseguenti restrizioni al funzionamento del mercato interno siano proporzionate all’obiettivo della tutela dei consumatori.
Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 21 dicembre 2019 le disposizioni nazionali da applicare sulla base del presente paragrafo.
Storico versioni
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