Art. 30
Ruolo delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dinanzi alle giurisdizioni nazionali
In vigore dal 11 dic 2018
Ruolo delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dinanzi alle giurisdizioni nazionali
1. Gli Stati membri che designano sia un'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza che un'autorità giudiziaria nazionale garante della concorrenza preposte all'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE provvedono affinché l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale garante della concorrenza possa essere promossa direttamente dall'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza.
2. Nella misura in cui gli organi giurisdizionali nazionali agiscono nell'ambito di procedimenti avviati avverso le decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza nell'esercizio dei poteri di cui al capo IV e agli della presente direttiva per l'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, inclusa l'esecuzione delle ammende e delle sanzioni periodiche imposte al riguardo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza sia legittimata a pieno titolo a partecipare, a seconda dei casi, in veste di pubblico ministero o parte convenuta a tali procedimenti, e godere degli stessi diritti di tali parti pubbliche nell'ambito del procedimento.
3. L'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza ha il potere, con gli stessi diritti di cui al paragrafo 2, di proporre impugnazioni avverso:
a)
le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali che si pronunciano sulle decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza di cui al capo IV e agli della presente direttiva, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, inclusa l'esecuzione delle ammende e delle penalità di mora imposte al riguardo; e
b)
il rifiuto dell'autorità giudiziaria nazionale di concedere l'autorizzazione preventiva per un accertamento ispettivo di cui agli della presente direttiva, nella misura in cui tale autorizzazione è necessaria.
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