Art. 4
Entrata in vigore
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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Entrata in vigore
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Questo articolo disciplina l'entrata in vigore della presente direttiva. Viene stabilito che l'atto entra formalmente in vigore dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo dalla sua pubblicazione ufficiale. Nello specifico, il termine fissato è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La norma stabilisce il momento esatto a partire dal quale l'atto normativo acquista efficacia giuridica formale.
La disposizione si applica all'ordinamento dell'Unione europea e a tutti i soggetti destinatari della direttiva a partire dalla data di entrata in vigore.
Se la direttiva viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il primo giorno del mese, essa entra formalmente in vigore il ventunesimo giorno dello stesso mese. Da tale ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, la norma acquisisce piena validità.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.