Art. 2

Modifica della direttiva 2006/66/CE

In vigore dal 30 mag 2018
Modifica della direttiva 2006/66/CE La direttiva 2006/66/CE è così modificata: 1) all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta in conformità del piano di cui all’allegato I della presente direttiva. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. I rapporti indicano in che modo sono stati ottenuti i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta. (*4)  Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).»;" 2) all’articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e se le efficienze di riciclaggio di cui all’allegato III, parte B, sono state realizzate. Essi trasmettono alla Commissione tali informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.»; 3) l’articolo 22 è soppresso; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 22 bis Incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.»; 5) l’articolo 23 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione sull’attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull’ambiente e sul funzionamento del mercato interno.»; b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   La relazione della Commissione contiene una valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva:».
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