Art. 1

Modifica della direttiva 2000/53/CE

In vigore dal 30 mag 2018
Modifica della direttiva 2000/53/CE La direttiva 2000/53/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, modificando periodicamente l’allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di: i) fissare, se necessario, valori di concentrazione massimi sino ai quali deve essere tollerata la presenza delle sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo in materiali e componenti specifici di veicoli; ii) non applicare, per determinati materiali e componenti di veicoli, la lettera a) del presente paragrafo, se l’impiego di tali sostanze è inevitabile; iii) eliminare materiali e componenti di veicoli dall’allegato II, se l’impiego di sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo è inevitabile; iv) in relazione ai punti i) e ii), specificare i materiali e componenti di veicoli che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento e prevedere che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ogni sostanza, materiale o componente interessati ai fini dei punti da i) a iv).»; 2) all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri in conformità del paragrafo 3 del presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di integrare la presente direttiva fissando requisiti minimi per il certificato di rottamazione.»; 3) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire il deposito, anche temporaneo, e il trattamento di tutti i veicoli fuori uso in conformità della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti generali di cui all’ della direttiva 2008/98/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all’allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull’ambiente. (*1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;" b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di modificare l’allegato I per tener conto del progresso tecnico e scientifico.»; 4) all’articolo 7, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità necessarie per controllare l’osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi enunciati al primo comma del presente paragrafo. Nell’elaborare dette modalità, la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni e importazioni di veicoli fuori uso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»; 5) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell’elaborare dette norme, la Commissione tiene conto dei lavori in corso in questo settore in seno agli organismi internazionali interessati, partecipando, se del caso, a tali lavori.»; 6) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è soppresso; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 2. Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies del presente articolo. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 1 quinquies del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione. 1 ter.   I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 bis sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. 1 quater.   La Commissione esamina i dati comunicati a norma del paragrafo 1 bis e pubblica una relazione sull’esito di tale riesame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni. 1 quinquies.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»; 7) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’, paragrafo 2, lettera b), all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 6, e all’articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 6 e all’articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*2). 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 6, e dell’articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (*2)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;" 8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 10 bis Riesame Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione riesamina la presente direttiva e, a tal fine, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.»; 9) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."
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