Art. 3

Disposizione transitoria

In vigore dal 18 apr 2018
Disposizione transitoria La designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE in vigore prima delle modifiche apportate dalla presente direttiva rimane effettiva fino alla debita designazione di un nuovo laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle a norma dell'articolo 15 della direttiva 92/66/CEE quale modificato dalla presente direttiva.
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