Art. 1

Modifiche della direttiva 92/66/CEE

In vigore dal 18 apr 2018
Modifiche della direttiva 92/66/CEE La direttiva 92/66/CEE è così modificata: 1) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 1.   La Commissione designa, mediante atti di esecuzione, un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25. 2.   Le competenze e i compiti del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle sono: a) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della malattia di Newcastle negli Stati membri, segnatamente mediante: i) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della malattia di Newcastle ai fini dei testi sierologici e della preparazione dell'antisiero; ii) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro; iii) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della malattia di Newcastle; iv) l'organizzazione periodica, a livello di Unione, di prove comparative delle procedure diagnostiche; v) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati e i risultati delle prove effettuate nell'Unione; vi) la caratterizzazione degli isolati del virus della malattia di Newcastle con i metodi più avanzati per promuovere una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia di Newcastle; vii) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epidemiologia e di prevenzione della malattia di Newcastle; viii) il mantenimento di una perizia sul virus della malattia di Newcastle e su altri virus in questione, in modo da permettere una rapida diagnosi differenziale; ix) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione e il contenimento della malattia di Newcastle; b) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia di Newcastle negli Stati membri mediante lo studio degli isolati di virus loro inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epidemiologici; c) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta l'Unione.»; 2) l'articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Qualora risulti necessario per la corretta applicazione delle misure previste dal presente articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le informazioni relative alla situazione della malattia e alle misure di controllo applicate.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione come previsto dal paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25.»; 3) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 1.   Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza nel quale sono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle. Il piano di emergenza è aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione della situazione. Il piano di emergenza consente l'accesso alle installazioni, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali idonei necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio della malattia di Newcastle. Esso dà un'indicazione precisa del quantitativo di vaccino di cui ciascuno Stato membro ritiene di aver bisogno per una vaccinazione d'emergenza. 2.   I piani di emergenza ed eventuali aggiornamenti sono presentati alla Commissione. 3.   La Commissione esamina i piani di emergenza ed eventuali aggiornamenti allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare per garantire la compatibilità del piano con quelli degli altri Stati membri. La Commissione approva i piani di emergenza ed eventuali aggiornamenti, se necessario modificati, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, criteri che gli Stati membri devono seguire per redigere i piani di emergenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25.»; 4) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 5) gli allegati V, VI e VII sono soppressi.
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