Art. 4
Disposizione transitoria
In vigore dal 14 mar 2018
Disposizione transitoria
Nell'adempiere all'obbligo di cui all', paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva, gli Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 10, dell'articolo 10 bis, paragrafi da 4 a 7, dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo e secondo comma, dell'articolo 10 bis, paragrafi da 12 a 18, dell'articolo 10 quater e dell'articolo 11 bis, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2003/87/CE, nonché degli allegati II bis e II ter di tale direttiva, in vigore il 19 marzo 2018, continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2018:410:oj#art-4