Art. 2
Modifiche della decisione (UE) 2015/1814
In vigore dal 14 mar 2018
Modifiche della decisione (UE) 2015/1814
L' della decisione (UE) 2015/1814 è così modificato:
1)
al paragrafo 5, primo comma, è aggiunta la seguente frase:
«In deroga alla prima e alla seconda frase, fino al 31 dicembre 2023, le percentuali e i 100 milioni di quote di cui a tali frasi sono raddoppiati.»;
2)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. A decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva che superano il numero totale di quote messe all'asta nel corso dell'anno precedente non sono più valide, salvo decisione contraria adottata nel primo riesame effettuato a norma dell'.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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