Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 ott 2017
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «autorità competente», l'autorità di uno Stato membro designata come tale dallo Stato membro interessato; b) «tribunale competente», l'organo giurisdizionale o altro organo di uno Stato membro designato come tale dallo Stato membro interessato; c) «doppia imposizione», l'applicazione da parte di due o più Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all' sullo stesso reddito o capitale imponibile, qualora comporti i) un onere fiscale aggiuntivo, ii) un aumento delle imposte dovute oppure iii) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzati per compensare gli utili imponibili; d) «soggetto interessato», qualsiasi persona, incluso un privato, residente in uno Stato membro a fini fiscali e la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa. 2.   I termini non definiti nella presente direttiva, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato loro attribuito in quel momento dal relativo accordo o dalla relativa convenzione di cui all' che si applica alla data di ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato o comporterà una questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dal diritto dello Stato membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo o convenzione, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di tale Stato membro prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.
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