Art. 10

Riesame

In vigore dal 13 set 2017
Riesame 1.   Entro l'11 ottobre 2023, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta le principali conclusioni in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica della direttiva. Tale valutazione comprende la verifica dell'impatto dei sistemi di indennizzo previsti dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 6, sulla disponibilità di copie in formato accessibile per i beneficiari e sul loro scambio transfrontaliero. La relazione della Commissione tiene conto dei punti di vista degli attori pertinenti della società civile e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano persone con disabilità e quelle che rappresentano le persone anziane. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e della relazione di cui all'. 3.   Qualora abbia validi motivi per ritenere che l'attuazione della presente direttiva abbia avuto un notevole impatto negativo sulla disponibilità commerciale di opere o altro materiale in formati accessibili per i beneficiari, uno Stato membro può sottoporre la questione all'attenzione della Commissione, corredandola di tutti i pertinenti elementi di prova. La Commissione prende in considerazione detti elementi di prova in fase di elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1.
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