Art. 9
Sanzioni per le persone giuridiche
In vigore dal 5 lug 2017
Sanzioni per le persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell' sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:
a)
l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
b)
l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica;
c)
l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
d)
l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
e)
provvedimenti giudiziari di scioglimento;
f)
la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:1371:oj#art-9