Art. 11
Giurisdizione
In vigore dal 5 lug 2017
Giurisdizione
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli nei seguenti casi:
a)
il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; o
b)
l'autore del reato è un proprio cittadino.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli laddove l'autore del reato sia soggetto allo statuto dei funzionari al momento della commissione del reato. Ciascuno Stato membro può astenersi dall'applicare le norme sulla giurisdizione di cui al presente paragrafo, o può applicarle solo in particolari casi o solo quando siano soddisfatte specifiche condizioni, e ne informa la Commissione.
3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio in una delle seguenti situazioni:
a)
l'autore del reato risieda abitualmente nel proprio territorio;
b)
il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure
c)
l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali.
4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.
Storico versioni
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