Art. 55

Modifica dello statuto o dell'atto costitutivo

In vigore dal 14 giu 2017
Modifica dello statuto o dell'atto costitutivo Gli articoli da 3 a 6 e da 45 a 54 lasciano impregiudicate le disposizioni previste dagli Stati membri sulla competenza e la procedura concernente la modifica dello statuto o dell'atto costitutivo.
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