Art. 54

Garanzie in caso di trasformazione

In vigore dal 14 giu 2017
Garanzie in caso di trasformazione Fino a ulteriore coordinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché almeno garanzie identiche a quelle previste dagli articoli da 3 a 6 e da 45 a 53 siano richieste in caso di trasformazione di una società di diverso tipo in società per azioni.
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