Art. 34

Informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza e alla cancellazione della società dal registro

In vigore dal 14 giu 2017
Informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza e alla cancellazione della società dal registro 1.   L' si applica rispettivamente al registro della società e al registro della succursale. 2.   Gli Stati membri decidono la procedura da seguire in seguito al ricevimento delle informazioni di cui all', paragrafi 1 e 2. Detta procedura garantisce che, ove una società sia stata sciolta o cancellata dal registro, le sue succursali siano anch'esse cancellate immediatamente dal registro. 3.   La seconda frase del paragrafo 2 non si applica alle succursali di società che sono state cancellate dal registro a seguito di un cambiamento della ragione sociale della società interessata, di fusioni o scissioni, o del trasferimento transfrontaliero della sede sociale.
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