Art. 32
Lingua della pubblicità e traduzione dei documenti soggetti a pubblicità
In vigore dal 14 giu 2017
Lingua della pubblicità e traduzione dei documenti soggetti a pubblicità
Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui all', paragrafo 2, lettera b) e all' sia effettuata in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e che la traduzione di detti documenti sia autenticata.
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