Art. 23

Sviluppo e gestione della piattaforma

In vigore dal 14 giu 2017
Sviluppo e gestione della piattaforma 1.   La Commissione decide di sviluppare e/o gestire la piattaforma autonomamente o ricorrendo a terzi. Qualora la Commissione decida di sviluppare e/o gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la scelta dei terzi e l'applicazione da parte della Commissione dell'accordo concluso con i terzi in questione sono effettuate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   Qualora decida di sviluppare la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche tecniche ai fini della procedura di appalto pubblico e la durata dell'accordo che deve essere concluso con i terzi in questione. 3.   Qualora decida di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma. La gestione operativa della piattaforma comprende, in particolare: — la supervisione del funzionamento della piattaforma, — la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi e scambiati utilizzando la piattaforma, — il coordinamento dei rapporti tra i registri degli Stati membri e i terzi in questione. La supervisione del funzionamento della piattaforma è svolta dalla Commissione. 4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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