Art. 151

Effetti della scissione

In vigore dal 14 giu 2017
Effetti della scissione 1.   La scissione produce ipso jure e simultaneamente glieffetti seguenti: a) il trasferimento, tanto tra la società scissa e le società beneficiarie, quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società scissa alle società beneficiarie; tale trasferimento è effettuato per parti conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione o dall', paragrafo 3; b) gli azionisti della società scissa divengono azionisti di una o delle società beneficiarie conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione; c) la società scissa si estingue. 2.   Nessuna azione di una società beneficiaria è scambiata in sostituzione delle azioni della società scissa detenute: a) dalla società beneficiaria stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società; oppure b) dalla società scissa stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società. 3.   Sono salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società scissa. La società o le società beneficiarie cui sono trasferiti tali beni, diritti o obblighi conformemente al progetto di scissione o all', paragrafo 3, possono procedere esse stesse a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società scissa di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, a più di sei mesi dopo la data in cui la scissione ha efficacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:1132:oj#art-151

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo