Art. 139

Approvazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione

In vigore dal 14 giu 2017
Approvazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione 1.   La scissione deve essere approvata per lo meno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione. L' è applicabile per quanto riguarda la maggioranza richiesta per tali decisioni, la loro portata e la necessità di una votazione separata. 2.   Se le azioni delle società beneficiarie sono attribuite agli azionisti della società scissa non proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società, gli Stati membri possono prevedere che gli azionisti minoritari di quest'ultima possano esercitare il diritto di far acquistare le loro azioni. In tale caso hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni. In caso di disaccordo su tale contropartita, essa deve poter essere stabilita da un giudice.
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