Art. 105

Effetti della fusione

In vigore dal 14 giu 2017
Effetti della fusione 1.   La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti: a) il trasferimento tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante; b) gli azionisti della società incorporata divengono azionisti della società incorporante; e c) la società incorporata si estingue. 2.   Nessuna azione della società incorporante è scambiata in sostituzione delle azioni della società incorporata detenute: a) dalla società incorporante stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società; oppure b) dalla società incorporata stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società. 3.   Sono fatte salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società incorporata. La società incorporante può procedere essa stessa a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società incorporata di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, a più di sei mesi dopo la data in cui la fusione ha efficacia.
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