Art. 104

Formalità pubblicitarie

In vigore dal 14 giu 2017
Formalità pubblicitarie 1.   Per ognuna delle società partecipanti alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'. 2.   La società incorporante può adempiere le formalità pubblicitaria relativa alla società o alle società incorporate.
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