Art. 22

Modifiche alla decisione 2005/671/GAI

In vigore dal 15 mar 2017
Modifiche alla decisione 2005/671/GAI La decisione 2005/671/GAI è così modificata: 1) all’, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “reati di terrorismo”: i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (*1)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).»;" 2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti raccolte dalle sue autorità competenti nel quadro di procedimenti penali collegati a reati di terrorismo siano accessibili il più rapidamente possibile alle autorità competenti di un altro Stato membro, quando dette informazioni potrebbero essere utilizzate a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale in relazione ai reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 in tale Stato membro, su richiesta o a titolo spontaneo, conformemente al diritto nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «7.   Il paragrafo 6 non si applica qualora la condivisione di informazioni comprometta le indagini in corso o la sicurezza di una persona, o qualora sia in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato.; 8.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti adottino, all’atto del ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, misure tempestive conformemente al proprio diritto nazionale, secondo necessità.»
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